Superbonus: L’Ecobonus detraibile al 110%

A fronte dell’emergenza Covid-19 e della crisi economica registrata nel settore edilizio, nel mese di maggio, il Decreto Rilancio redatto dal Governo ha introdotto interessanti novità fiscali per gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

In particolare l’art. 119 del suddetto Decreto (D.L. n. 34/2020) ha previsto l’incremento al 110% della detrazione spettante a fronte di specifici interventi di efficientamento e ristrutturazione, in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda l'Eco Bonus viene, quindi, stabilito che per le spese per interventi effettuati dal primo luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spetta una detrazione nella misura del 110 per cento, da ripartire, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo, ma con riferimento agli interventi elencati dalla norma stessa.



Per quali tipi di intervento è possibile utilizzare L’Ecobonus al 110%

L’Eco Bonus detraibile al 110% potrà essere utilizzato per le seguenti attività:

-Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che devono interessare l'involucro dell'edificio, con una incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda. La detrazione spetta su una spesa massima stabilita dalla legge di euro 60.000 per ogni unità immobiliare che compone l'edificio.

-Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza pari almeno alla classe A, a pompa di calore, Ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione prevista spetta su una spesa massima di euro 30.000 per ogni unità immobiliare che compone l'edificio ed è riconosciuta anche sulle spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.

-Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, Ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione. Anche in questo caso la detrazione spetta su una spesa massima di euro 30.000 e viene riconosciuta anche sulle spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito.



A chi spetta l’Ecobonus al 110%

Le agevolazioni sopra indicate si applicano agli interventi effettuati da:

  • persone fisiche, non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Sebbene l’articolo119 cit., non fornisca un’espressa definizione di “abitazione principale”, facendo riferimento a nozioni ricavabili dal Tuir (abitazione principale: quella nella quale la persona fisica e i suoi familiari dimorano abitualmente), ed alla normativa IMU e TASI ( il possessore dell’immobile e il suo nucleo familiare vi dimorano abitualmente e vi hanno la propria residenza anagrafica) è possibile stabilire che l’abitazione principale è quella in cui la persona fisica, “che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.”

 

  • condomìni. Si precisa che il Super Bonus è stato introdotto dal Decreto proprio per permettere lo svolgimento di interventi sugli immobili condominiali “edifici con più unità immobiliari ovvero alle parti comuni di essi”.

 

  • Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.

 

  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 

 

Requisiti per beneficiare dell’Ecobonus al 110%

Per beneficiare della detrazione, gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.



Modalità di fruizione dell’Ecobonus al 110%

Esistono tre diverse modalità di fruizione del Superbonus sui lavori effettuati.

  • Fruizione del bonus di detrazione al 110%. In questo caso è possibile beneficiare di un credito di imposta al 110%, sulle spese sostenute, in cinque quote annuali. Il contribuente potrà quindi recuperare il 110% dell’intero importo.



  • Cessione del credito. Questa modalità presuppone l’anticipo delle spese in fattura da parte del contribuente, seguito dalla cessione del credito di imposta alla banca o ad istituti di credito, al fine di conseguire l’immediato rimborso dell’importo. Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, infatti, «è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili; è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente. Resta fermo, infine, che il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.»



  • Sconto in fattura. Questa modalità permette uno sconto nella fattura emessa dal fornitore, che ha compiuto i lavori, sul corrispettivo dovuto dal contribuente. L’impresa che realizza i lavori, dunque, potrà utilizzare il credito al 110% per il pagamento delle imposte.



Si precisa, infine che, come riportato dal comma 11 dell’articolo 119 cit., “nell’ipotesi di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi.”

E’ possibile richiedere tale visto ai dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e CAF.



Teresa Miranda

Responsabile Marketing di Preventivofacile.it, adoro cucinare, leggere e ascoltare ogni tipo di musica. Dopo una formazione in campo economico, mi sono appassionata al web e alle strategie di marketing online. Nel blog di PreventivoFacile scrivo articoli e guide su come vivere al meglio la propria casa, soffermandomi in particolar modo sui servizi utili per gli utenti e sugli incentivi che imprese e cittadini possono utilizzare per risparmiare.

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